A. Demolizione e ricostruzione

Gli edifici industriale e artigianali, situati in specifiche aree individuate dai Comuni, possono essere demoliti e ricostruiti con ampliamento del 30% (35% in caso di adeguata piantumazione di specie arboree autoctone).

L'intervento non deve superare più del 50% l'indice fondiario e il rapporto di copertura previsti dal piano regolatore e non deve aumentare l'altezza di più di 4 m rispetto all'esistente.

Sono necessari i seguenti adempimenti:
  1. Certificazione della diminuzione del fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento superiore del 30% rispetto al valore limite di legge.
  2. Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruire
  3. Esame di impatto paesistico in assenza di vincolo (silenzio/assenso in 30 giorni)
 Vedi Esempio
 


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