Veneto
Il Consiglio ragionale ha dato il via libera il 1° luglio alla Legge "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" che integra l'accordo Stato-Regioni.
Sono ammessi aumenti volumetrici fino al 40%, sia per il residenziale che per il produttivo, se realizzati con le tecniche costruttive di bioedilizia. Il 40% può inoltre essere elevato fino al 50% qualora gli interventi siano oggetto di un piano attuativo.
La legge veneta prevede la possibilità di ampliare gli edifici residenziali e ad uso diverso del 20% rispetto all'esistente, consentendo di realizzare tale ampliamento in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente.
I comuni avranno tempo fino al 30 ottobre per deliberare se e con quali limiti applicare la normativa. Nel silenzio del comune, la legge troverà applicazione per tutte le zone del territorio, ma solo per la prima casa e con esclusione dei centri storici, degli edifici vincolati o soggetti a specifiche forme di tutela e per quelli che ricadono in aree di inedificabilità assoluta o in aree ad alta pericolosità idraulica.
Per dare il via ai lavori sarà sufficiente la DIA (Denuncia di Inizio Attività) corredata da una specifica documentazione; per la presentazione delle richieste sono previsti 24 mesi di tempo a partire dall'entrata in vigore della legge.
Sono ammessi aumenti volumetrici fino al 40%, sia per il residenziale che per il produttivo, se realizzati con le tecniche costruttive di bioedilizia. Il 40% può inoltre essere elevato fino al 50% qualora gli interventi siano oggetto di un piano attuativo.
La legge veneta prevede la possibilità di ampliare gli edifici residenziali e ad uso diverso del 20% rispetto all'esistente, consentendo di realizzare tale ampliamento in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente.
I comuni avranno tempo fino al 30 ottobre per deliberare se e con quali limiti applicare la normativa. Nel silenzio del comune, la legge troverà applicazione per tutte le zone del territorio, ma solo per la prima casa e con esclusione dei centri storici, degli edifici vincolati o soggetti a specifiche forme di tutela e per quelli che ricadono in aree di inedificabilità assoluta o in aree ad alta pericolosità idraulica.
Per dare il via ai lavori sarà sufficiente la DIA (Denuncia di Inizio Attività) corredata da una specifica documentazione; per la presentazione delle richieste sono previsti 24 mesi di tempo a partire dall'entrata in vigore della legge.