Basilicata
E' stata approvata il 7 agosto 2009 la legge recante "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente".
Possono essere ampliati entro i prossimi due anni gli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o condonati, nonché gli edifici residenziali in fase di realizzazione, a tipologia monofamiliare fino a 200 mq e a tipologia bifamiliare e plurifamiliare fino a 400 mq, entro il limite massimo del 20%.
Per poter effettuare tali ampliamenti è necessaria una riduzione minima del 20% nel fabbisogno energetico dell’intero edificio.
Il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, realizzato dopo il 1942, può beneficiare di un premio di cubatura fino al 40% a condizione che vengano utilizzate tecniche di bioedilizia, pannelli fotovoltaici e che la dotazione di verde venga incrementata del 60%. In questi casi sarà necessaria una riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile non inferiore al 30% dei consumi totali.
Devono essere rispettate le norme sulle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici, mentre il limite delle altezze può essere superato di 3 metri.
Per effettuare gli interventi sopracitati sarà necessario presentare la DIA entro 24 mesi dall'entrata in vigore della Legge. E' obbligatorio presentare l'attestazione di qualificazione energetica e il fascicolo di fabbricato (secondo un apposito schema regionale attualmente in elaborazione).
I Comuni, entro 90 giorni, possono ampliare o restringere l’ambito di applicazione delle norme regionali, coinvolgendo o escludendo determinate zone urbane.
Possono essere ampliati entro i prossimi due anni gli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o condonati, nonché gli edifici residenziali in fase di realizzazione, a tipologia monofamiliare fino a 200 mq e a tipologia bifamiliare e plurifamiliare fino a 400 mq, entro il limite massimo del 20%.
Per poter effettuare tali ampliamenti è necessaria una riduzione minima del 20% nel fabbisogno energetico dell’intero edificio.
Il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, realizzato dopo il 1942, può beneficiare di un premio di cubatura fino al 40% a condizione che vengano utilizzate tecniche di bioedilizia, pannelli fotovoltaici e che la dotazione di verde venga incrementata del 60%. In questi casi sarà necessaria una riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile non inferiore al 30% dei consumi totali.
Devono essere rispettate le norme sulle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici, mentre il limite delle altezze può essere superato di 3 metri.
Per effettuare gli interventi sopracitati sarà necessario presentare la DIA entro 24 mesi dall'entrata in vigore della Legge. E' obbligatorio presentare l'attestazione di qualificazione energetica e il fascicolo di fabbricato (secondo un apposito schema regionale attualmente in elaborazione).
I Comuni, entro 90 giorni, possono ampliare o restringere l’ambito di applicazione delle norme regionali, coinvolgendo o escludendo determinate zone urbane.