Efficienza energetica: Cool Roof e deroga altezze interne

Introdotti in Lombardia gli obblighi di verifica dell’efficacia del Cool Roof e la deroga di 10cm all’altezza dei locali per favorire l'efficienza energetica.
![]() | Compendio novità sull'efficienza energetica in Lombardia dal 2016 (PDF 150 Kb) |
La Regione Lombardia introduce due importanti novità in ambito di efficienza energetica:
- Obbligo di verifica dell’efficacia del Cool Roof;
- Deroga alle altezze minime dei locali di abitazione.
Queste disposizioni sono inserite agli artt. 5.4 e 5.5 del Decreto n.6480 del 30/07/20151 che disciplina in merito agli edifici energeticamente efficienti e al nuovo attestato di prestazione energetica.
- Obbligo di verifica dell’efficacia del Cool Roof;
- Deroga alle altezze minime dei locali di abitazione.
Queste disposizioni sono inserite agli artt. 5.4 e 5.5 del Decreto n.6480 del 30/07/20151 che disciplina in merito agli edifici energeticamente efficienti e al nuovo attestato di prestazione energetica.
Il Cool Roof diventa obbligatorio?
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Nel caso di edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti2 o sottoposti a riqualificazione energetica3, dal 1° gennaio 2016, sarà obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture, ovvero il Cool Roof.
Il “tetto fresco e riflettente” è utilizzato per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché limitare il surriscaldamento su scala urbana.
I valori di riflettanza solare dei materiali impiegati devono essere non inferiori a: 0.65 per coperture piane e 0.30 per coperture a falde.
Se riqualifico posso ridurre l'altezza interna?
Il “tetto fresco e riflettente” è utilizzato per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché limitare il surriscaldamento su scala urbana.
I valori di riflettanza solare dei materiali impiegati devono essere non inferiori a: 0.65 per coperture piane e 0.30 per coperture a falde.
Se riqualifico posso ridurre l'altezza interna?
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In Lombardia, dal 01/01/2016 sarà possibile derogare le altezze minime dei locali di abitazione4 previste dai vigenti regolamenti d’igiene ed edilizi fino ad un massimo di 10 centimetri.
La deroga è applicabile negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante2 o a riqualificazione energetica3 in caso di intervento di isolamento dall’interno di pavimenti e soffitti ed in caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o soffitto.
Nella maggior parte d’Italia sarà quindi possibile arrivare a 260cm di altezza interna nei locali degli alloggi.
La deroga è applicabile negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante2 o a riqualificazione energetica3 in caso di intervento di isolamento dall’interno di pavimenti e soffitti ed in caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o soffitto.
Nella maggior parte d’Italia sarà quindi possibile arrivare a 260cm di altezza interna nei locali degli alloggi.
Per approfondire leggi anche
< Isolamento CoolRoof
< Isolamento termico dall'interno
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< Isolamento termico dall'interno
Note:
1. D.d.u.o. n°6480 del 30/07/2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito del D.g.r. n°3868 del 17/07/2015”.
1. D.d.u.o. n°6480 del 30/07/2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito del D.g.r. n°3868 del 17/07/2015”.
2. Definizione: intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume climatizzato dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
3. Definizione: intervento non rientrante nella definizione di cui ai punti 63) o 64) (dell’Allegato A del D.d.u.o. n°6480 del 30/07/2015) e che coinvolge una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consiste nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.
4. Altezze previste dal d.m. 05/07/1975.
Pagina aggiornata il 27 ottobre 2015
Pagina aggiornata il 27 ottobre 2015