Obbligo Rinnovabili 2012: ecco le novità
Cos'è l'obbligo rinnovabili?
Periodo | % Fonti rinnovabili solo per ACS |
% Fonti rinnovabili ACS + Risc. + Raffresc. | Potenza minima obbligatoria Fotovoltaico |
Dal 31/5/2012 al 31/12/2013
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50% | 20% | 1 kW ogni 80 mq* |
Dal 1/1/2014
al 31/12/2016
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50% | 35% | 1 kW ogni 65 mq* |
Dal 1/1/2017
in poi
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50% | 50% | 1 kW ogni 50 mq* |
Sono previste ulteriori normative regionali solo nel caso queste siano più restrittive della legge nazionale.
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Quando si applica l’obbligo rinnovabili?
- edifici di nuova costruzione, la cui richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2012);
- edifici sottoposti a “ristrutturazione rilevante”: con questa definizione si intendono gli edifici esistenti aventi Superficie Utile superiore a 1000 mq il cui intervento comprende l’intero involucro edilizio; oppure edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Il decreto manca di una linea guida che definisca in modo chiaro la tipologia e la quantità di fonti rinnovabili da utilizzare: in queste settimane il CTI sta collaborando con il Ministero dello Sviluppo Economico per una definizione chiara delle direttive dell’obbligo rinnovabili, ma occorrerà attendere ancora prima di poter vedere un documento chiarificatore.
Uno dei punti più controversi dell’obbligo rinnovabili riguarda il divieto, espresso nel decreto, dell’assolvimento degli obblighi previsti per il fabbisogno termico attraverso l’utilizzo di impianti a energia rinnovabile elettrica (ad es. impianti fotovoltaici): le pompe di calore ad alimentazione elettrica quindi non potranno essere supportate da un impianto fotovoltaico, rendendo più complesso il rispetto dell’obbligo rinnovabili.
Escludendo quindi i sistemi termici alimentati da fonti rinnovabili elettriche, nel futuro la scelta per la copertura di parte del fabbisogno termico ricadrà principalmente su collettori solari termici, caldaie a biomasse e pompe di calore.
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Sebbene non siano ancora stati definiti i dettagli di applicazione dell’obbligo rinnovabili, per chi ha intrapreso, o vuole intraprendere, la costruzione di nuovi edifici sarà opportuno preventivare l’installazione di impianti ad energia rinnovabile che ricadano il meno possibile nei casi controversi del decreto.
In alcuni casi è prevista una riduzione della percentuale di obbligo rinnovabili: se non è possibile per motivi tecnici coprire completamente la percentuale obbligatoria, il decreto ammette una percentuale minore ma impone limiti più restrittivi in termini di prestazione energetica dell’edificio, richiedendo cioè la realizzazione di un involucro edilizio di prestazioni maggiori rispetto a quelle imposte dall’attuale normativa.
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