Servizi catastali e di sanatoria
Devi vendere casa e ti sei accorto che la mappa catastale non è aggiornata con la pianta reale?
CasaEnergetica, con il servizio aggiornamento catastale ti offre la possibilità di aggiornare la tua mappa catastale.
CasaEnergetica, con il servizio aggiornamento catastale ti offre la possibilità di aggiornare la tua mappa catastale.
Può capitare, anche dopo anni dall'acquisto dell'immobile di accorgersi che la mappa consegnata al Catasto rappresenti una planimetria differente dallo stato di fatto. In questo caso è necessario un aggiornamento catastale!
Le difformità sono molto più diffuse di quanto si possa pensare, in precedenza infatti l'aggiornamento non era un atto indispensabile ai fini della compravendita. E' possibile dunque che, pur non avendo fatto alcuna modifica all'immobile, il precedente proprietario o l'impresa che lo ha realizzato, non abbiano provveduto alle modifiche in Catasto.
La mappa catastale dovrà dunque essere necessariamente aggiornata e quindi conforme allo stato reale dell'immobile, nel caso in cui si proceda ad una compravendita. In caso contrario il notaio non effettua il rogito o comunque l'atto può essere annullato!
La normativa
Il Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010 (manovra finanziaria) introduce degli aggiornamenti nei servizi catastali. In particolare l'art.19 comma 14 legifera riguardo alla corretta intestazione catastale dei fabbricati e al loro corretto accatastamento.
Planimetria e conformità
Al momento dell'atto, il notaio deve verificare che esista in catasto una planimetria del fabbricato aggiornata ed anche il venditore deve presentare una planimetria conforme all'originale depositata in catasto. Inoltre il venditore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la planimetria depositata in catasto è conforme allo stato di fatto dell'immobile, così come conformi sono i dati catastali dello stesso. Se ciò non fosse è necessario procedere ad un aggiornamento catastale prima del rogito.
Allineamento
Il notaio deve verificare, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza tra l'intestazione catastale dell'immobile e i dati risultanti dal registro degli immobili. In caso di difformità si dovrà procedere ad un preallineamento o ad una voltura catastale
Campo d'applicazione
L'aggiornamento catastale degli immobili si applica a tutti gli atti che comportino un trasferimento di proprietà (compravendite, divisioni, donazioni, permute) oppure un trasferimento/costituzione di diritti reali (usufrutto, servitù, ipoteche).
Le difformità sono molto più diffuse di quanto si possa pensare, in precedenza infatti l'aggiornamento non era un atto indispensabile ai fini della compravendita. E' possibile dunque che, pur non avendo fatto alcuna modifica all'immobile, il precedente proprietario o l'impresa che lo ha realizzato, non abbiano provveduto alle modifiche in Catasto.
La mappa catastale dovrà dunque essere necessariamente aggiornata e quindi conforme allo stato reale dell'immobile, nel caso in cui si proceda ad una compravendita. In caso contrario il notaio non effettua il rogito o comunque l'atto può essere annullato!
La normativa
Il Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010 (manovra finanziaria) introduce degli aggiornamenti nei servizi catastali. In particolare l'art.19 comma 14 legifera riguardo alla corretta intestazione catastale dei fabbricati e al loro corretto accatastamento.
Planimetria e conformità
Al momento dell'atto, il notaio deve verificare che esista in catasto una planimetria del fabbricato aggiornata ed anche il venditore deve presentare una planimetria conforme all'originale depositata in catasto. Inoltre il venditore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la planimetria depositata in catasto è conforme allo stato di fatto dell'immobile, così come conformi sono i dati catastali dello stesso. Se ciò non fosse è necessario procedere ad un aggiornamento catastale prima del rogito.
Allineamento
Il notaio deve verificare, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza tra l'intestazione catastale dell'immobile e i dati risultanti dal registro degli immobili. In caso di difformità si dovrà procedere ad un preallineamento o ad una voltura catastale
Campo d'applicazione
L'aggiornamento catastale degli immobili si applica a tutti gli atti che comportino un trasferimento di proprietà (compravendite, divisioni, donazioni, permute) oppure un trasferimento/costituzione di diritti reali (usufrutto, servitù, ipoteche).
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I nostri tecnici possono redarre l'aggiornamento del tuo edificio e procedere all'accatastamento!
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(*) campi obbligatoriHai un immobile non ancora accatastato?
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> Sanatoria per gli edifici non registrati al catasto
Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2011