Distacco dal centralizzato in Piemonte
Il distacco dal centralizzato in Piemonte è soggetto a limitazioni e divieti deliberati dalla Giunta regionale1, contrariamente a quanto attestato dalla nuova Riforma del Condominio in vigore da giugno 2013.
Il distacco dal riscaldamento centralizzato in Piemonte è da tempo regolato da leggi regionali2 e da delibere di Giunta che ne hanno, finora, vietata l'applicazione.
DGR 46-11968 - distacco dal centralizzato in Piemonte (412 KB)
DGR 46-11968 - distacco dal centralizzato in Piemonte (412 KB)
In Piemonte quando è possibile costruire condomini con termoautonomo?
Negli edifici residenziali di nuova costruzione con più di quattro unità abitative è possibile installare sistemi di climatizzazione separati, alternativi al centralizzato, solo se basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione3.
In caso di riqualificazione è possibile avere l'autonomo in condominio?
No, anche in caso di riqualificazione energetica di un edificio residenziale che coinvolga anche l'impianto termico e che comporti, al termine dei lavori, più di quattro unità abitative, l'impianto termico installato deve essere di tipo centralizzato e dotato di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.
Quando è possibile il distacco riscaldamento centralizzato in Piemonte?
Leggi anche
> Finanziamenti risparmio energetico in Piemonte
> Demolizione e ricostruzione senza rispetto di sagoma
Per approfondire:
> Condominio Sostenibile
> Riqualificazione energetica
In caso di riqualificazione è possibile avere l'autonomo in condominio?
No, anche in caso di riqualificazione energetica di un edificio residenziale che coinvolga anche l'impianto termico e che comporti, al termine dei lavori, più di quattro unità abitative, l'impianto termico installato deve essere di tipo centralizzato e dotato di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.
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Il servizio di rinuncia al centralizzato ti assiste al distacco dal riscaldamento condominiale!
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Nel caso di installazione di un nuovo impianto termico o di ristrutturazione di un impianto termico esistente, nel caso interessi più di quattro unità abitative, è consentita l'installazione o il mantenimento di un impianto termico autonomo se:
Cosa è invece previsto dalla legge di riforma del condominio?
La "Riforma del Condominio", Legge 11/12/2012 n.220, ha modificato l'articolo 1118 del codice civile, secondo il quale il condomino può effettuare il distacco dal riscaldamento centralizzato "se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per altri condomini".
- l'edificio non è dotato di impianto termico centralizzato oppure non è tecnicamente possibile il collegamento a tale impianto delle unità abitative interessate dalla ristrutturazione.
- l'edificio ricade in particolari condizioni di deroga4
Cosa è invece previsto dalla legge di riforma del condominio?
La "Riforma del Condominio", Legge 11/12/2012 n.220, ha modificato l'articolo 1118 del codice civile, secondo il quale il condomino può effettuare il distacco dal riscaldamento centralizzato "se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per altri condomini".
Leggi anche
> Finanziamenti risparmio energetico in Piemonte
> Demolizione e ricostruzione senza rispetto di sagoma
Per approfondire:
> Condominio Sostenibile
> Riqualificazione energetica
Note:
1. Delibera di Giunta del 4/8/2009 n. 46-11968, punto 1.4.
2. L.R. 13/2007
3. Le pompe di calore installate devono avere caratteristiche conformi a quanto indicato nell'allegato 4 della DGR 4/8/2009 n. 46-11968
4. Delibera di giunta del 4/8/2009 n. 46-11968, punto 1.1.14: "[...] è possibile derogare [...] negli edifici [...] ubicati nei comuni turistici [...] e caratterizzati da un rapporto tra il numero complessivo di abitazioni ed il numero complessivo di abitazioni con almeno una persona dimorante abitualmente superiore a 6 [...]".
Aggiornato il 30 aprile 2013
1. Delibera di Giunta del 4/8/2009 n. 46-11968, punto 1.4.
2. L.R. 13/2007
3. Le pompe di calore installate devono avere caratteristiche conformi a quanto indicato nell'allegato 4 della DGR 4/8/2009 n. 46-11968
4. Delibera di giunta del 4/8/2009 n. 46-11968, punto 1.1.14: "[...] è possibile derogare [...] negli edifici [...] ubicati nei comuni turistici [...] e caratterizzati da un rapporto tra il numero complessivo di abitazioni ed il numero complessivo di abitazioni con almeno una persona dimorante abitualmente superiore a 6 [...]".
Aggiornato il 30 aprile 2013