Manutenzione straordinaria: è sufficiente una comunicazione

La Legge n. 73 del 22 Maggio 2010, di conversione del D.L. 40/2010, è entrata in vigore il 26 Maggio 2010.
La nuova normativa prevede che, per interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ed in particolare per l'installazione di pannelli fotovoltaici e termici, non sia più necessario presentare la Denuncia di Inizio Attività (DIA).

Per l'inizio lavori basterà quindi presentare una Comunicazione Preventiva all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando una relazione tecnica completa di elaborati progettuali, firmata da un tecnico abilitato, che dichiari di non avere rapporti né con l'impresa né con il committente.
Il tecnico deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi in vigore e che per essi la normativa in vigore, statale e regionale, non richiede titolo abilitativo. Sarà quindi possibile iniziare immediatamente i lavori senza dover attendere i 30 giorni previsti in precedenza.

La semplificazione riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici o solari termici integrati nelle coperture e privi di serbatoi di accumulo esterni, e impianti eolici di altezza non superiore a 1,5 m e diametro massimo di 1 m. Gli interventi non devono essere effettuati nei centri storici.

La mancata presentazione della Comunicazione è punita con una sanzione di 258€, ridotta di due terzi se la Comunicazione viene presentata spontaneamente a lavori in corso.

Per quanto riguarda la fase di fine lavori, inoltre, non sarà più necessario comunicare la data di fine lavori né inviare il certificato di collaudo.

La nuova normativa si applica a tutto il territorio nazionale, ma le Regioni possono estenderla, o stabilire diversi contenuti per la Comunicazione e lo relazione tecnica.