Lombardia green: edifici a energia quasi zero "NZEB" dal 2016

Scatta in Lombardia il 1° gennaio 2016 l’obbligo di progettare edifici a energia quasi zero in caso di nuova costruzione o ristrutturazioni importanti. Cosa sono gli NZEB e che caratteristiche hanno.

La Lombardia sarà la prima regione italiana ad attuare le disposizioni sugli Edifici ad energia quasi zero (Nearly Zero Energy Building). La d.g.r. 3868 conferma1 l’entrata in vigore dei requisiti per gli edifici già a partire dal 1° gennaio 2016. Viene così recepita la direttiva europea 2010/31/UE con un anticipo, rispetto al quadro nazionale, di 3 anni sugli edifici pubblici e 5 anni su quelli privati.
 

Cos'è un edificio a energia quasi zero?

È un “edificio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, viene coperto in misura molto significativa da energia proveniente da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”2. In pratica è un edificio quasi totalmente autosufficiente energeticamente.


Quali edifici devono avere questi requisiti?

Dal 2016 dovranno ottemperare alle disposizioni sulle NZEB tutti gli edifici di nuova costruzione o quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello3. Le norme si applicano sia agli edifici di tipo privato che pubblico.


Che caratteristiche ha un NZEB?

Un edificio ad energia quasi zero ha un involucro estremamente performante con un elevato grado di isolamento, assenza di ponti termici, sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, tenuta all’aria ed elevata inerzia termica. La presenza di dispositivi di schermatura solare opportunamente studiati regolano il corretto apporto di energia solare in estate ed in inverno e consentono di ridurre le potenze degli impianti. Le fonti rinnovabili sono la fonte energetica primaria da utilizzare per soddisfare la maggior parte delle richieste energetiche.
 
I parametri specifici da rispettare per le prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili sono specificati all’art.6.13 lettere b) e c) del Decreto n.64804.
 
 


Note:
1. Disposizione già inserita nella L.R. n°7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” art.26.
2. Definizione da art.2 punto 2) della Direttiva Europea 2010/31/UE.
3. Definizione: intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
4. Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 - n.6480: “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della d.g.r. n.3868 del 17 luglio 2015”.


Pagina aggiornata il 27 ottobre 2015