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Le specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, saranno stabilite da un successivo decreto.
- nel nuovo decreto (Art. 9, comma 1 - Allegato 3) si prevede un obbligo graduale di utilizzo negli edifici di energia termica per riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili: il 20% dal maggio 2012 al dicembre 2013, il 35% fino al 2016, il 50% dal 2017. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Per l’acqua calda sanitaria l’obbligo è del 50% fin da ora.
- per quanto riguarda la Certificazione Energetica degli edifici, il decreto prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sia inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto l’attestato di certificazione energetica dell’edificio. Dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
- per quanto riguarda il settore del fotovoltaico, sono state introdotte le seguenti novità:
Il dibattito è estremamente acceso soprattutto in questo campo. La riduzione degli incentivi viene giustificata con l’obiettivo del contenimento del costo delle rinnovabili nella bolletta degli italiani, ma va chiarito che gli incentivi per il solare fotovoltaico pesano sulla bolletta energetica italiana in misura molto minore rispetto all’intero Cip 6 (incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate – solare, eolico, biomasse, termovalorizzazione dei rifiuti – pari al 6/7%) ed al decomissioning nucleare (smantellamento delle centrali nucleari dismesse). Il peso del solo fotovoltaico si aggira oggi intorno all’1% e le previsioni indicano un aumento al 2020 al 8-9%, ben lontano dall’attuale 10% della Germania.
Il 18 marzo 2011 si è svolta la riunione tra Governo, operatori, Confindustria e ABI, gestori di rete e associazioni dei consumatori, per discutere i decreti di attuazione del Decreto Rinnovabili. All'incontro erano presenti i ministri dello Sviluppo economico, Paolo Romani, dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, e dell'Agricoltura, Giancarlo Galan, il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, e il presidente dell'ABI Giuseppe Mussari.
Le prime indiscrezioni prevedono l’istituzione di un periodo transitorio dal 31 maggio al 31 dicembre 2011 con un taglio contenuto delle tariffe (dal 2 al 10%). Il taglio, più netto ma graduale, degli incentivi dovrebbe giungere a partire dal 2012 (15-20%) fino al 2017 (50%). In questa fase potrà esserci un limite annuo di 2.000 MW installati e di 6 miliardi €/anno da destinare agli incentivi.
Per ulteriori informazioni scarica:
- la Direttiva 2009/28/CE
- il Decreto Rinnovabili
Decreto rinnovabili: le novità introdotte
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili. Numerosi gli argomenti trattati nel nuovo decreto (procedure autorizzative, biocarburanti, certificazione energetica, certificati verdi, teleriscaldamento, sistemi di qualificazione degli installatori ecc.); tra i più interessanti e dibattuti segnaliamo i seguenti:
- il nuovo decreto istituisce una semplificazione delle procedure per l’autorizzazione per la costruzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’attività è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:
- il nuovo decreto istituisce una semplificazione delle procedure per l’autorizzazione per la costruzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’attività è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:
- dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del presente decreto;
- dalla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, ovvero
- dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11.
Le specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, saranno stabilite da un successivo decreto.
- nel nuovo decreto (Art. 9, comma 1 - Allegato 3) si prevede un obbligo graduale di utilizzo negli edifici di energia termica per riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili: il 20% dal maggio 2012 al dicembre 2013, il 35% fino al 2016, il 50% dal 2017. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Per l’acqua calda sanitaria l’obbligo è del 50% fin da ora.
- per quanto riguarda la Certificazione Energetica degli edifici, il decreto prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sia inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto l’attestato di certificazione energetica dell’edificio. Dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
- per quanto riguarda il settore del fotovoltaico, sono state introdotte le seguenti novità:
- l’attuale Conto Energia resta valido per gli impianti allacciati alla rete di distribuzione nazionale fino al 31 maggio 2011. Entro il 30 aprile 2011 dovrà essere approvato il nuovo regime di incentivi, progressivamente ridotti sulla base della diminuzione dei costi delle tecnologie e degli incentivi applicati negli altri Stati membri dell'Unione Europea.
- vengono vietate le installazioni a terra in terreno agricolo di impianti superiori a 1 MW.
- nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti devono essere collocati ad almeno 2 km di distanza e non devono occupare più del 10% della superficie del terreno agricolo disponibile. I limiti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni.
- per gli impianti fino a 1 MW installati su terreno agricolo viene stabilito un rapporto massimo capacità/superficie, pari a 100kW/ha.
- nel caso di impianti realizzati senza autorizzazione viene introdotta una multa, a carico del proprietario, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori, tra i 1.000 e i 150.000 €.
Il dibattito è estremamente acceso soprattutto in questo campo. La riduzione degli incentivi viene giustificata con l’obiettivo del contenimento del costo delle rinnovabili nella bolletta degli italiani, ma va chiarito che gli incentivi per il solare fotovoltaico pesano sulla bolletta energetica italiana in misura molto minore rispetto all’intero Cip 6 (incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate – solare, eolico, biomasse, termovalorizzazione dei rifiuti – pari al 6/7%) ed al decomissioning nucleare (smantellamento delle centrali nucleari dismesse). Il peso del solo fotovoltaico si aggira oggi intorno all’1% e le previsioni indicano un aumento al 2020 al 8-9%, ben lontano dall’attuale 10% della Germania.
Il 18 marzo 2011 si è svolta la riunione tra Governo, operatori, Confindustria e ABI, gestori di rete e associazioni dei consumatori, per discutere i decreti di attuazione del Decreto Rinnovabili. All'incontro erano presenti i ministri dello Sviluppo economico, Paolo Romani, dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, e dell'Agricoltura, Giancarlo Galan, il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, e il presidente dell'ABI Giuseppe Mussari.
Le prime indiscrezioni prevedono l’istituzione di un periodo transitorio dal 31 maggio al 31 dicembre 2011 con un taglio contenuto delle tariffe (dal 2 al 10%). Il taglio, più netto ma graduale, degli incentivi dovrebbe giungere a partire dal 2012 (15-20%) fino al 2017 (50%). In questa fase potrà esserci un limite annuo di 2.000 MW installati e di 6 miliardi €/anno da destinare agli incentivi.
Per ulteriori informazioni scarica:
- la Direttiva 2009/28/CE
- il Decreto Rinnovabili