Consumi estivi certificati in Lombardia

Il nuovo modello di ACE

Il 26 ottobre 2009 entrerà in vigore in Lombardia la nuova procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici e il nuovo modello di Attestato di Certificazione Energetica (ACE), secondo quanto previsto dal decreto n. 5796 dell'11 giugno 2009.

Il decreto prevede che, in sostituzione dell'Allegato E del decreto n. 15833/2007, entri in vigore la nuova procedura di calcolo, insieme con il nuovo modello di attestato di certificazione energetica, già previsto all'allegato C della Dgr VIII/8745 del 22 dicembre 2008.

Questa deliberazione ha aggiornato le precedenti disposizioni lombarde per l'efficienza energetica in edilizia, introducendo alcune novità: la principale è l'introduzione di prescrizioni sulle prestazioni estive dei componenti.

Per quanto riguarda l'Attestato di Certificazione Energetica, nel nuovo modello vengono definite per ciascun edificio due classi energetiche indipendenti: una relativa all'indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale EPH e una relativa all'indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva ETC.


Le sanzioni

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 giugno è stata pubblicata la Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 10, che introduce le sanzioni amministrative previste in caso di mancato rispetto delle prescrizioni regionali (DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008) in merito all'efficienza e alla certificazione energetica degli edifici:

Il soggetto certificatore accreditato che redige l'Attestato di Certificazione Energetica in maniera non conforme alle modalità individuate dalla Giunta Regionale, incorre nella sanzione amministrativa da 500€ a 2.000€. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe energetica superiore, alla sanzione si aggiungono 10€ per ogni m2 di superficie netta calpestata dell&'edificio in oggetto, fino a un massimo di 10.000€. L'Attestato di Certificazione Energetica redatto in modo non conforme viene cancellato dal catasto energetico regionale e il Certificatore viene segnalato all'associazione professionale di appartenenza e viene sospeso per sei mesi dall'elenco regionale dei certificatori accreditati. In caso di reiterazione della sanzione la sospensione viene estesa a due anni, al termine dei quali il soggetto dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

L'alienante che, a titolo oneroso, non ottempera all'obbligo di allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica, incorre nella sanzione amministrativa da 5.000€ a 20.000€.

Il locatore che, a partire dal 1 luglio 2010, non ottempera all'obbligo di allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica, incorre nella sanzione amministrativa da 2.500€ a 10.000€.