Deroga distanze edifici esistenti
Per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti il decreto legislativo "efficienza energetica"1 introduce speciali deroghe alle distanze minime dai confini di proprietà, dalla strada e tra edifici.
d.lgs. 102/2014
d.lgs. 102/2014
Per riqualificare gli edifici esistenti il decreto efficienza permette2 di derogare in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, per un massimo di 25 cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e di 30 cm per la copertura.
Come derogare alle distanze minime?
Per ottenere la deroga alle distanze minime è necessario ridurre la trasmittanza delle pareti oggetto di riqualificazione rispetto ai limiti imposti dal d.lgs. 192/2005, come indicato nella tabella seguente:
Note:
1. Il Dlgs 4 luglio 2014, n.102 è l’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Entra in vigore dal 19 luglio 2014.
2. art.14, comma 7, d.lgs. 102/2014
Pagina aggiornata il 31 luglio 2014
Come derogare alle distanze minime?
Per ottenere la deroga alle distanze minime è necessario ridurre la trasmittanza delle pareti oggetto di riqualificazione rispetto ai limiti imposti dal d.lgs. 192/2005, come indicato nella tabella seguente:
requisito | riduzione | deroghe |
Trasmittanza termica | -10% | distanze |
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Note:
1. Il Dlgs 4 luglio 2014, n.102 è l’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Entra in vigore dal 19 luglio 2014.
2. art.14, comma 7, d.lgs. 102/2014
Pagina aggiornata il 31 luglio 2014