Classe Energatica annunci immobiliari pubblicati nel 2011
Dal 1 gennaio 2012 scatta l'obbligo di indicare sugli annunci immobiliari le prestazioni energetiche dell'immobile in oggetto: come comportarsi per gli annunci già pubblicati nel 2011?
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La Regione Lombardia con un comunicato firmata dal Dirigente dell'U.O. Energia e Reti Tecnologiche, Mauro Fasano, ha divulgato a tutti i Comuni lombardi una nota informativa riguardo l'accertamento e l'erogazioni delle sanzioni per i soggetti che non ottemperano alla disposizione del DGR IX/2555 relativo all'obbligo classe energetica annunci immobiliari.
Di seguito illustriamo come comportarsi nel caso di annunci immobiliari pubblicati prima del 01/01/2012.
Quando vige l'obbligo e quando no?
"La violazione dell'obbligo sussite qualora il contratto/ordinativo, ecc. per disporre la pubblicazione dell'annuncio (su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmissioni radio e tv NDR) sia stato effettuato a partire dal 01/01/2012, mentre l'eventuale pubblicazione di annunci "pattuiti" prima di tale data non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto nel contratto originario (...)".
"In conseguenza a quanto sopra precisato, l'annuncio commerciale, pubblicato dopo il 1° gennaio 2012, che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, non sarà soggetto a sanzioni (...)".
Cosa fare per non incorrere nelle sanzioni?
"Con riferimento ai cartelli vendesi/affittasi, il titolare dell'annuncio che ha disposto la loro affissione prima del 01/01/2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista (...) deve trasmettere un'autodichiarazione (...) al comune in cui è situato l'immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione. Tale autodichiarazione deve essere trasmessa entro il 31/12/2011 con raccomandata A/R o posta certificata e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso atitolare dell'annuncio".
In caso di sanzione chi paga?
"Per quanto l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), debba essere predisposto a cura del proprietario dell'immobile, la violazione dell'obbligo relativo al mancato inserimento dei dati relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali deve essere contestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso del proprietario o un altro soggetto".
Chi esegue accertamenti ed eroga sanzioni?
"L'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonchè l'irrogazione e l'introito della relativa sanzione, competono al Comune in cui è situato l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di violazione."
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